Nuove disposizioni riguardanti le salme e la sepoltura
Il Consorzio dei Comuni ha avuto un colloquio con i rappresentanti dell’Associazione Sudtirolese della Cremazione (SOCREM) inerente le nuove norme riguardanti le salme e la sepoltura. Su iniziativa della SOCREM vorremmo di seguito dare delle informazioni sulle principali innovazioni in materia.
- Fissazione delle tariffe dei servizi di sepoltura
Con l’entrata in vigore dell’articolo 7 bis della Legge N. 26 del 28.02.2001 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica N. 50 dell’ 01.03.2001) è stato radicalmente cambiato il sistema dei servizi a livello comunale, riguardante le salme e le sepolture, in vigore sino ad allora.
La maggiore novitá riguarda il fatto, che la sepoltura nella terra, l’esumazione delle salme e la loro cremazione, fanno ora parte di quei servizi pubblici, di cui il cittadino puó usufruire, solo dietro pagamento della tariffa prevista dal Comune.
Sono esentate dal pagamento le persone in situazione di bisogno e meno abbienti, per le quali il servizio continua ad essere gratuito.
Prima la cremazione era un servizio pubblico gratuito (come stabilito dall’art. 12, 4 capoverso del Decreto Legge Nr. 359 del 31.08.1987). Con il Decreto del Ministero degli Interni del 30.03.1998 é stata fissata invece una tariffa per la cremazione pari a € 351,00.
- Cremazione e spargimento delle ceneri
L’articolo 3 della legge N. 130 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 91 del 09.04.2001) prevede, che entro 6 mesi dall’entrata in vigore, debba essere emesso un Decreto del Presidente della Repubblica, che modifichi radicalmente le attuali norme riguardanti le salme e le sepolture, contenute nel D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) Numero 285 del 1009.1990.
Queste nuove norme consentiranno in futuro id disperdere le ceneri delle salme su superfici apposite, previste nei cimiteri, nella natura, su terreni privati.
Si fa notare, che le tre norme della Legge Numero 130 del 2001 sottoriportate, sono in vigore e debbono essere rispettate dai comune:
- Lo spargimento delle ceneri di una salma non é piú un reato ai sensi dell’articolo 411 del Codice di Procedura Penale, se l’Ufficiale dello Stato civile del Comune concede il nulla-osta, basandosi sull’espressa volontá del defunto (articolo 2 della legge);
- In conformitá con il 3 capoverso dell’articolo 80 dell’attuale normativa riguardante le salme e le sepolture (D.P.R. Numero 285 del 10.09.1990) I Comuni debbono approntare appositi cimiteri per accogliere le urne. In questo caso non vale la distanza minima di 200 metri del cimitero dal centro abitato, come stabilito dall’articolo 4 della legge;
- I Comuni sono tenuti ad informare i cittadini sulle diverse possibilitá di sepoltura (nella terra, in tombe murarie, cremazione) e di informarli inoltre sui costi, che loro derivano (articolo 7 della legge). Le informazioni, che finora sono state divulgate dalle imprese di pompe funebri sulla base di considerazioni prevalentemente di carattere economico, avranno cosí meno peso ed importanza.